(1) Ogni gestore deve dotarsi di un sistema di telecontrollo e telegestione.
(2) I dati vengono trasmessi alla centrale dell'acquedotto. Gli impianti di telecontrollo e telegestione:
(3) Il gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse i seguenti dati di esercizio: