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In vigore al: 21/11/2014

p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 61)
Regolamento sull'assegno di ospedalizzazione a domicilio

1)

Pubblicato nel B.U. 12 aprile 2005, n. 15.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'assegno giornaliero per l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, concernente il servizio di ospedalizzazione a domicilio.

Art. 2 (Persone destinatarie)

(1) Hanno diritto all'assegno giornaliero:

  • a)  il o la coniuge, il o la parente o l' affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente o che ne garantisce adeguata assistenza;
  • b)  chi, abitando con la persona dichiarata non autosufficiente, purché non sia legato alla stessa da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto similare, se ne assume direttamente gli obblighi di assistenza o ne garantisce adeguata assistenza;
  • c)  l' ente gestore della comunità alloggio o la persona fisica che si assume direttamente gli obblighi di assistenza o che garantisce adeguata assistenza a favore della persona gravemente non autosufficiente, qualora quest'ultima abiti:
    • ca)  in una comunità alloggio destinata a persone portatrici di grave handicap fisico di cui al decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2001, n. 46, e successive modifiche o
    • cb)  in una comunità alloggio di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, i cui costi di assistenza sono coperti almeno parzialmente dalla persona assistita senza assunzione di oneri da parte del servizio sanitario provinciale.

(2) La coabitazione con la persona assistita di cui al comma 1, lettera b), deve risultare dallo stato di famiglia o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

(3) Ai fini del presente regolamento si considerano non autosufficienti le persone iscritte al servizio sanitario provinciale, residenti e domiciliate in provincia di Bolzano, le quali, a causa di situazioni morbose cronicizzate o comunque a lungo decorso, evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.

(4) Per domicilio, ai sensi del comma 1, si intende, di norma, l'abitazione della persona richiedente o della persona assistita.

(5) Il o la responsabile del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, senza effettuare la rilevazione di cui all'articolo 4, dichiara non autosufficienti:

  • a)  le persone fino a 14 anni di età assistite a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero sulla base del quadro clinico e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni futuri;
  • b)  le o i pazienti terminali assistiti a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero;
  • c)  le persone di cui all' articolo 21, comma 1/quinquies della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, affette da psicosi o gravi disturbi della personalità, alle quali il o la responsabile del servizio psichiatrico dell'Azienda sanitaria rilascia un parere attestante la possibilità di fruire dell'assistenza domiciliare, da garantirsi durante tutte le 24 ore, predisponendo un progetto terapeutico di assistenza.

(6) Ai soggetti di cui al comma 5 è erogato l'assegno giornaliero corrispondente al punteggio minimo di non autosufficienza, in base alla scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 3 (Domanda)

(1) La domanda per l'assegno giornaliero è presentata all'Azienda sanitaria competente per la persona assistita, corredata di un certificato medico attestante le condizioni psicofisiche della stessa, redatto dal suo medico di medicina generale o da un altro medico operante in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

(2) Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4 (Rilevazione del grado di non autosufficienza)

(1) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria provvede alla rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita nonché dell'adeguatezza dell'assistenza garantita.

(2) Il personale infermieristico o di assistenza sanitaria incaricato rileva le condizioni generali e ambientali della persona assistita, compilando la scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 5 (Attribuzione dell'assegno)

(1) I dati contenuti nella scheda di cui all'articolo 4 sono elaborati dal servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.

(2) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria dichiara non autosufficiente chi consegue un punteggio non inferiore a 60 punti.

(3) Lo stato accertato di persona non autosufficiente comporta l'attribuzione dell'assegno giornaliero di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, differenziato a seconda che il punteggio vada da 60 a 70 oppure sia superiore a 70 punti.

(4) L'assegno giornaliero, il cui ammontare è fissato dalla Giunta provinciale, è erogato mensilmente e in via posticipata a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oppure da una data posteriore eventualmente indicata nella medesima.

(5) L'assegno giornaliero è erogato a tempo indeterminato, se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel tempo e la qualità dell'assistenza è adeguata.

(6) L'assegno giornaliero è erogato a tempo determinato, se il grado di non autosufficienza della persona assistita è ritenuto soggetto a mutamenti nel tempo tali da far passare la persona in una classe di punteggio inferiore o se si prevedono futuri miglioramenti alla qualità dell'assistenza, attualmente non ancora adeguata. In tali casi il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria effettua un controllo al termine del periodo indicato nel provvedimento di assegnazione.

Art. 6 (Erogazione)

(1) L'erogazione dell'assegno giornaliero cessa:

  • a)  con il decesso della persona assistita;
  • b)  con la riacquisizione dell' autosufficienza da parte della persona assistita;
  • c)  quando la qualità dell' assistenza prestata non è più adeguata.

(2) Qualora la persona non autosufficiente venga ricoverata in un ospedale, in una clinica privata, in un centro di degenza, in una casa di riposo, in un convitto o istituto per persone disabili o in una struttura residenziale riabilitativa, la corresponsione dell'assegno giornaliero viene sospesa per l'intera durata del ricovero.

(3) In deroga a quanto stabilito al comma 2, l'assegno giornaliero è erogato per intero, per un periodo massimo di 14 giorni nell'arco di un anno solare, nei casi in cui la persona beneficiaria:

  • a)  affida l' assistenza ad una persona parente o affine entro il quarto grado propria oppure della persona assistita, anche se il luogo di prestazione dell'assistenza non coincide col luogo di assistenza abituale;
  • b)  assiste la persona non autosufficiente al di fuori dell' abituale ambiente familiare, oppure provvede al ricovero temporaneo della stessa in una casa di riposo o in un centro di degenza.

(4) L'ammontare dell'assegno giornaliero è ridotto della metà, qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una struttura pubblica o privata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:

  • a)  la persona non autosufficiente è assistita di giorno in una struttura semiresidenziale dei servizi sociali, i cui costi sono coperti almeno parzialmente dalla stessa persona assistita, ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  • b)  durante la giornata la persona non autosufficiente frequenta una scuola, anche materna;
  • c)  la persona non autosufficiente è assistita di giorno, anche in un luogo diverso da quello abituale, da persona che, pur non essendo beneficiaria dell' assegno giornaliero, concorre all'assistenza. In tal caso deve essere garantito un adeguato livello qualitativo di assistenza;
  • d)  la persona non autosufficiente è impegnata di giorno in un' attività riabilitativa o terapeutico-occupazionale in una struttura pubblica o privata.

(5) La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria il cambio di domicilio della persona assistita, la data di ricovero e di dimissione della persona assistita in una delle strutture di cui al comma 2, presentando a tal fine la relativa certificazione rilasciata dalle predette strutture, nonché le giornate nelle quali la persona assistita è ospitata presso una struttura o presso parenti o terzi ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 7 (Controlli e aggiornamenti)

(1) La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero può chiedere all'Azienda sanitaria l'aggiornamento della rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita qualora ritenga che tale grado, comprovato da un certificato medico, sia nettamente peggiorato rispetto alla rilevazione precedente.

(2) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, controlli sulle condizioni di non autosufficienza della persona assistita, nonché sulla qualità dell'assistenza prestata ed effettuare una nuova valutazione del caso.

Art. 8 (Sanzioni e ricorsi)

(1) Il verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 6, comma 1, che la persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria, comporta la revoca dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria.

(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, comporta la sospensione del pagamento dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria, in attesa che vengano fornite le necessarie informazioni.

(3) Avverso il diniego o la revoca dell'assegno giornaliero ovvero l'attribuzione del punteggio che determina il grado di non autosufficienza, la persona interessata può ricorrere, entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione istituita presso l'Azienda sanitaria, la quale decide in via definitiva sul ricorso.

(4) La commissione di cui al comma 3 è composta da:

  • a)  il direttore sanitario o la direttrice sanitaria dell' Azienda sanitaria o la persona delegata;
  • b)  un medico geriatra o internista dell' Azienda sanitaria o la persona che lo sostituisce;
  • c)  un' infermiera o un infermiere, oppure una o un assistente sanitario dipendente dell'Azienda sanitaria, operante sul territorio o la sua o il suo sostituto.

(5) Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato o un'impiegata dell'Azienda sanitaria.

(6) Ai componenti della commissione ed al segretario o alla segretaria sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione di cui alla normativa provinciale.

Art. 9 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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