Pubblicato nel B.U. 12 aprile 2005, n. 15.
(1) La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero può chiedere all'Azienda sanitaria l'aggiornamento della rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita qualora ritenga che tale grado, comprovato da un certificato medico, sia nettamente peggiorato rispetto alla rilevazione precedente.
(2) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, controlli sulle condizioni di non autosufficienza della persona assistita, nonché sulla qualità dell'assistenza prestata ed effettuare una nuova valutazione del caso.