Pubblicato nel B.U. 12 aprile 2005, n. 15.
(1) Il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria provvede alla rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita nonché dell'adeguatezza dell'assistenza garantita.
(2) Il personale infermieristico o di assistenza sanitaria incaricato rileva le condizioni generali e ambientali della persona assistita, compilando la scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.