(1) Hanno diritto all'assegno giornaliero:
- a) il o la coniuge, il o la parente o l' affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente o che ne garantisce adeguata assistenza;
- b) chi, abitando con la persona dichiarata non autosufficiente, purché non sia legato alla stessa da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto similare, se ne assume direttamente gli obblighi di assistenza o ne garantisce adeguata assistenza;
- c) l' ente gestore della comunità alloggio o la persona fisica che si assume direttamente gli obblighi di assistenza o che garantisce adeguata assistenza a favore della persona gravemente non autosufficiente, qualora quest'ultima abiti:
- ca) in una comunità alloggio destinata a persone portatrici di grave handicap fisico di cui al decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2001, n. 46, e successive modifiche o
- cb) in una comunità alloggio di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, i cui costi di assistenza sono coperti almeno parzialmente dalla persona assistita senza assunzione di oneri da parte del servizio sanitario provinciale.
(2) La coabitazione con la persona assistita di cui al comma 1, lettera b), deve risultare dallo stato di famiglia o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
(3) Ai fini del presente regolamento si considerano non autosufficienti le persone iscritte al servizio sanitario provinciale, residenti e domiciliate in provincia di Bolzano, le quali, a causa di situazioni morbose cronicizzate o comunque a lungo decorso, evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.
(4) Per domicilio, ai sensi del comma 1, si intende, di norma, l'abitazione della persona richiedente o della persona assistita.
(5) Il o la responsabile del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, senza effettuare la rilevazione di cui all'articolo 4, dichiara non autosufficienti:
- a) le persone fino a 14 anni di età assistite a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero sulla base del quadro clinico e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni futuri;
- b) le o i pazienti terminali assistiti a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero;
- c) le persone di cui all' articolo 21, comma 1/quinquies della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, affette da psicosi o gravi disturbi della personalità, alle quali il o la responsabile del servizio psichiatrico dell'Azienda sanitaria rilascia un parere attestante la possibilità di fruire dell'assistenza domiciliare, da garantirsi durante tutte le 24 ore, predisponendo un progetto terapeutico di assistenza.
(6) Ai soggetti di cui al comma 5 è erogato l'assegno giornaliero corrispondente al punteggio minimo di non autosufficienza, in base alla scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.