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In vigore al: 21/11/2014

h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)

Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno, esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore, di regola, a tre anni, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
  2. rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, in quanto non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
  3. rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica;
  4. gas di discarica: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
  5. percolato: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
  6. eluato: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche;
  7. gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica;4)
  8. centro abitato: la perimetrazione ai sensi dell'articolo 125 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;
  9. formulario di identificazione: apposito formulario approvato dall'assessore o assessora all'ambiente.
4)

La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

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