In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 241)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere

1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, sulle cave e torbiere. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 47.

Art. 2 3)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2014, n. 27.

Art. 3 (Documentazione)

(1)Alla domanda di autorizzazione alla coltivazione va allegata la seguente documentazione:

  1. corografia e/o ortofotocarta con indicazione della zona di intervento e dei confini comunali;
  2. estratto mappa con indicazione della zona di intervento;
  3. planimetria quotata e sezioni in scala 1:500 (o scala adeguata), con esatta delimitazione della cava, della discarica, delle aree accessorie e con indicazione precisa di tutte le infrastrutture e della strada di accesso;
  4. relazione sulla geomorfologia, geomeccanica e idrogeologia della cava o della torbiera;
  5. relazione tecnica sui lavori e sulla sistemazione ambientale, indicazione del volume complessivo con programma di estrazione annuale;
  6. piano di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
  7. estratto tavolare delle particelle fondiarie interessate;
  8. consenso del proprietario sul diritto di coltivazione per le particelle non di proprietà del richiedente;
  9. questionario approvazione cumulativa;
  10. fotografie dell'area interessata;
  11. valutazione acustica preventiva;
  12. prospetto delle misure di compensazione ambientale con relativo dettaglio spese.

(2)  Il numero delle copie della documentazione da presentare ed altri dettagli sono stabiliti dagli uffici competenti. 4)

4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2014, n. 27.

Art. 45)

5)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2014, n. 27.

Art. 5 (Onere di coltivazione)

(1)L’onere di coltivazione è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale ed è pari a 0,50 €/m³.

(2)  L’onere di coltivazione per metro cubo di cui al comma 1 è riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.

(3)  L’importo dell’onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018.

(4)  Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.

(5)  L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente entro il mese di febbraio.

(6)  Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.

(7)  Nell’ambito della valutazione del progetto di coltivazione da parte della commissione edilizia comunale, l’amministrazione comunale prevede le misure di compensazione ambientale e le modalità di eliminazione di eventuali danni alla strada di accesso. 6)

6)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2014, n. 27.

Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)

(1) I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:

  1. rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in conformità all’autorizzazione alla coltivazione;
  2. sottoprodotti quali terre e rocce da scavo in quanto non considerati rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
  3. materie prime provenienti anche da operazioni autorizzate di recupero di rifiuti;
  4. rifiuti idonei al recupero ambientale di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – quali residui delle lavorazioni di pietre e marmi prodotti al di fuori della cava oggetto del riempimento – previa autorizzazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
  5. altri rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per le discariche di rifiuti. 7)
7)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 47.

Art. 6 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52;
  2. decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2001, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.