Pubblicato nel B.U. 21 settembre 2004, n. 38.
(1) A seguito dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, il comune di residenza della madre verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alla madre al momento del parto o in capo alla madre adottiva alla data dell'adozione.
(2) Il comune comunica alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i dati necessari ai fini della liquidazione dell'assegno di natalità.
(3) Entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati, il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali provvede all'erogazione dell'assegno.