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In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 111)
Regolamento d'esecuzione ai sensi dell'articolo 25/bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 aprile 2004, n. 17.

Art. 1 (Tabelle per il calcolo dell'onorario)      delibera sentenza

(1)  Gli onorari e le spese a percentuale relativi alle attività di progettazione, direzione dei lavori, assistenza giornaliera ai lavori, misura e contabilità, responsabilità e coordinamento per la sicurezza nei cantieri, responsabilità di progetto, collaudi tecnico – amministrativi, collaudi statici si determinano in base alle allegate Tabelle A, A1, B, B1, B2, C, C1, E ed S.

Tabella A: "Percentuali per scaglioni di importo dei lavori e per classi e categorie"

Tabella A1: "Definizione delle classi e categorie dei lavori"

Tabella B: "aliquote base relative alla progettazione e direzione dei lavori"

Tabella B1: "aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori"

Tabella B2: "Prestazioni del responsabile e del coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del Decreto Legislativo del 14.08.1996 n. 494"

Tabella C: "Collaudi tecnico amministrativi"

Tabella C1: "Collaudi statici"

Tabella E: "Misura e contabilità dei lavori"

Tabella S: "Percentuali per il rimborso delle spese"

(2)  Gli onorari calcolati secondo i criteri del presente decreto non sono obbligatori.2) 

(3)  Gli onorari possono essere anche concordati in misura forfettaria o a vacazione.3) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008 - Statuto di autonomia - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali - abrogazione statale minimi di tariffa - competenza provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano
2)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.
3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 9 luglio 2007, n. 40.

Art. 1/bis (Offerte anormalmente basse)

(1)  Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percenutali.

(2)  Prima di poter escludere le offerte anormalmente basse devono essere richieste entro dieci giorni dall'aggiudicazione le necessarie giustificazioni.

(3)  L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economia del metodo di prestazione del servizio o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario.

(4)  Se tali elementi non sono presentati entro il termine di dieci giorni o non sono ritentuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.

(5)  Non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.4) 

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 9 luglio 2007, n. 40.

Art. 2 (Criteri per il calcolo dell'onorario)

(1)  Gli onorari si ottengono moltiplicando gli importi dei lavori di cui si compone l'opera, secondo la loro imputazione alle classi e categorie della tabella A1, per le corrispondenti percentuali ottenute per interpolazione lineare dalla tabella A e per le aliquote di cui alle tabelle B, B1, B2 corrispondenti alle prestazioni parziali richieste dal committente. Gli importi dei lavori a base del calcolo dell'onorario non comprendono le somme a disposizione dell'Amministrazione e non vengono considerati i ribassi offerti dalle imprese.

(2)  Al progettista e direttore lavori sono riconosciute:

  1. le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), f), g), l) della tabella B calcolate sull'importo complessivo dell'opera e applicando la percentuale della tabella A relativa alla classe e categoria prevalente;
  2. le prestazioni parziali di cui alle lettere h), i), s), l1) delle tabelle B e B1 calcolate sull'importo dell'opera, escluso l'importo per le opere statiche e l'importo per le parti speciali.

(3)  Al progettista e direttore lavori delle strutture statiche e delle parti speciali sono riconosciute sugli importi dei lavori dell'opera di sua pertinenza le prestazioni effettivamente svolte di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), s), l), l) delle tabelle B e B1.

(4)  Eventualmente, ed in aggiunta, vengono riconosciute altre prestazioni parziali di cui alla tabella B1, se richieste dall'Amministrazione nella lettera d'incarico.

(5)  Per la progettazione e direzione lavori degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali effettivamente svolte di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), l) della tabella B.

(6)  Per la progettazione e direzione lavori degli arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali effettivamente svolte a), h), i), l/2), l) della tabella B.

(7)  Gli onorari spettano per attività effettivamente svolte. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione dei lavori non sono dovute maggiorazioni. Nel caso in cui l'amministrazione dichiari esaurito l'incarico in corso d'esecuzione, per cause non imputabili al professionista, viene riconosciuto l'aumento del 25 percento dell'onorario spettante per le prestazioni svolte.5) 

5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

Art. 3 (Progettista e direttore lavori)

(1)  Il progettista e il direttore lavori si assumono il coordinamento e la responsabilità di tutte le progettazioni specialistiche e direzioni lavori specialistiche.

(2)  Ogni progettista o direttore lavori specialistico può fatturare singolarmente la propria prestazione all'Amministrazione.6) 

6)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

Art. 4 (Responsabile di progetto e responsabile dei lavori)

(1)  Il responsabile di progetto deve svolgere uno o più dei compiti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, per cui allo stesso spetta l'onorario calcolato secondo le seguenti aliquote:

  1. controllo della qualità 0,05;
  2. controllo dei costi 0,05;
  3. controllo dei termini 0,025;
  4. promuovere le procedure amministrative 0,025.

(2)  L'aliquota complessiva dell'onorario del responsabile del progetto non può superare lo 0,15 e viene applicata all'ammontare degli onorari, escluse le spese, relativi alle fasi di progettazione e direzione lavori da eseguire. Tale compenso va aumentato della percentuale per il rimborso delle spese calcolato come da tabella S.

(3)  L'onorario per le attività di responsabile dei lavori è determinato moltiplicando il costo complessivo dell'opera per la percentuale corrispondente ottenuta dalla tabella A in base alla classe e categoria di lavori il cui costo è prevalente e per le aliquote previste dalla tabella B2.7) 

7)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

Art. 5 (Coordinatore in materia di sicurezza)

(1)  L'onorario per le attività di coordinatore in materia di sicurezza si ottiene moltiplicando gli importi dei singoli lavori di cui si compone l'opera, secondo la loro imputazione alle classi e categorie della tabella A1 e per le aliquote previste dalla tabella B2.8) 

8)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

Art. 6 (Rimborsi spese)

(1)  Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari determinati con l'applicazione delle tabelle A, A1, B, B1, B2, C, C1, E si calcola applicando agli onorari netti la percentuale ottenuta dalla tabella S in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come definito all'articolo 2.

(2)  Nel rimborso spese è compresa la redazione degli elaborati in due lingue, quando ciò sia prescritto dalla normativa vigente.

Art. 7 (Riduzioni)

(1)  Per la determinazione dell'importo di riferimento per i corrispondenti servizi, gli onorari determinati secondo i criteri che precedono sono ridotti del 20 percento.

(2)  Sugli onorari e rimborsi spese per attività libero professionali e intellettuali può essere offerta una riduzione. Non sono ammesse offerte in aumento.9) 

9)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

Art. 8 (Varianti al progetto)

(1)  Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

(2)  Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell'Amministrazione richiedano variazioni sostanziali nell'impostazione progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto sarà definito il relativo compenso in base al capitolato prestazionale di cui all'articolo 9. Tale compenso non viene riconosciuto, qualora le modifiche avrebbero dovuto essere previste già nel corso della progettazione.

Art. 9 (Capitolato prestazionale)    delibera sentenza

(1)  La Giunta Provinciale approva, d'intesa con gli Ordini professionali, il capitolato per il conferimento degli incarichi per le prestazioni professionali cui i presenti criteri fanno riferimento.

(2)  Il capitolato prestazionale si applica anche agli altri enti tenuti all'osservanza della normativa provinciale sui lavori pubblici.

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche
massimeDelibera 2 settembre 2014, n. 1041 - Applicazione del Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"

Art. 1010)

10)
Reca modifiche al D.P.P. 5 luglio 2001, n. 41.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1)  Fino all'entrata in vigore del capitolato prestazionale, vale, per quanto compatibile con i presenti criteri, il disciplinare approvato con deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3406 e la guida per la compilazione delle parcelle, edizione 1998, elaborata dagli Ordini degli ingegneri e architetti della Provincia di Bolzano, d'intesa con l'Amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

Tabella A1

Tabella B

Tabella B1

Tabella B211)

Tabella C

Tabella C1

Tabella E

Tabella S12)

11)
La tabella B2 è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.
12)
La tabella S è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.
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