(1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonché gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge. 3)
(1) Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 4)
(1) Il test di valutazione della capacità di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all’articolo 13 della legge.
(2) Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Dell’elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.
(3) L’attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4. 5)
(1) Il Comitato scientifico della formazione specifica in medicina generale è composto da:
(2) In caso di necessità sono interpellati esperti esterni.
(1) La Giunta provinciale nomina il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale che dura in carica 5 anni.
(1) Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale:
(1) I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.
(2) Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.
(1) I medici di medicina generale devono restituire l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione in caso di:
(2) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, l’interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell’importo da restituire. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi. 7)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.