(1) Il test di valutazione della capacità di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all’articolo 13 della legge.
(2) Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Dell’elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.
(3) L’attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4. 5)