(1) I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.
(2) Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.