(1) Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 4)