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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 441)
Regolamento di esecuzione all'articolo 124 dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - Redazione ed esecuzione dei piani di vendita dell'Istituto per l'edilizia sociale

1)

Pubblicato nel B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 1 (Ambito dei piani di vendita)

(1) Nei piani di vendita di abitazioni in locazione, redatti in applicazione dell'articolo 122 e seguenti della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata "legge", l'IPES inserisce quelle abitazioni che hanno una vetustà di almeno dieci anni e che sono site in edifici di cui l'IPES non è più proprietario esclusivo dell'intero edificio.

(2) Abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere inserite nei piani di vendita solamente dopo la decorrenza del vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.

(3) Nei piani di vendita possono essere inseriti anche interi edifici che si trovano in cattivo stato di conservazione e manutenzione e che sono siti in comuni che non sono stati dichiarati comuni ad alta tensione abitativa.

(4) Nei piani di vendita possono essere inserite pure singole abitazioni che sono in proprietà IPES da almeno dieci anni e che non sono site in edifici costruiti dall'IPES.

(5) Nella redazione del piano di vendita vanno inoltre osservati i seguenti criteri:

  • a)  le abitazioni offerte in vendita devono essere occupate da persone che sono conduttori dell' IPES da almeno cinque anni;
  • b)  i conduttori negli ultimi due anni non devono essere stati in mora nè riguardo al pagamento del canone di locazione nè riguardo alle spese.

(6) Qualora nel piano di vendita vengano inserite abitazioni che prima del loro trasferimento in proprietà all'IPES erano proprietà di altri enti, la durata dei rapporti di locazione con i precedenti proprietari si cumula agli effetti del comma 4, lettera a), con la durata del rapporto di locazione con l'IPES.

(7) Il contingente delle abitazioni in locazione da inserire nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 è fissato con 300 abitazioni.

(8) Nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 vanno inseriti con precedenza quegli edifici in cui l'IPES possiede meno di otto abitazioni.

(9) Per i successivi piani di vendita il contingente delle abitazioni da cedere in proprietà ai conduttori viene fissato nella deliberazione di approvazione del piano di vendita.

Art. 2 (Redazione e approvazione dei piani di vendita da parte della Giunta provinciale)

(1) Il piano di vendita per il triennio 2003-2005 va presentato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione alla Giunta provinciale per l'approvazione.

(2) I successivi piani di vendita vanno presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione al più tardi sei mesi prima dell'inizio del nuovo triennio.

(3) Al fine di poter alienare il contingente di abitazioni previsto nei singoli piani di vendita, il piano di vendita stesso può essere integrato in ogni momento.

Art. 3 (Avviso ai conduttori)

(1) L'IPES comunica ai conduttori aventi titolo all'acquisto l'approvazione del piano di vendita da parte della Giunta provinciale.

(2) A pena di decadenza, i conduttori devono comunicare entro 60 giorni all'IPES se intendono acquistare le abitazioni in locazione o se eventualmente sono interessati a prendere in cambio un'altra abitazione in locazione.

(3) I conduttori che intendono avvalersi della riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122 della legge devono presentare contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2 apposita istanza, documentando il possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali.

Art. 4 (Precedenza nell'attuazione dei piani di vendita)

(1) Nell'attuazione dei piani di vendita vengono cedute con precedenza le abitazioni che sono site in quegli edifici nei quali l'IPES possiede il numero minore di abitazioni.

Art. 5 (Determinazione, comunicazione e pagamento del prezzo di cessione)

(1) L'IPES richiede all'Ufficio estimo della Provincia la determinazione del prezzo di cessione per quelle abitazioni in ordine alle quali i conduttori hanno manifestato la loro intenzione di acquisto.

(2) Qualora il conduttore abbia chiesto la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2 bis, della legge, l'IPES accerta la sussistenza dei relativi requisiti e ne dà comunicazione al conduttore.

(3) Il prezzo di cessione fissato dall'Ufficio estimo della Provincia viene comunicato dall'IPES ai conduttori. Ai conduttori che hanno diritto alla riduzione del prezzo di cessione viene comunicato il prezzo ridotto.

(4) Nella comunicazione del prezzo di cessione l'IPES richiede ai conduttori aventi diritto all'acquisto di versare entro 60 giorni dalla richiesta un importo corrispondente al 10 per cento del prezzo di cessione quale acconto e cauzione.

(5) Il mancato versamento dell'acconto entro il termine di cui al comma 4 comporta la decadenza del diritto all'acquisto dell'abitazione compresa nel piano di vendita. Tale causa di decadenza non opera per successivi piani di vendita.

Art. 6 (Cessione di abitazioni su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata)

(1) Qualora siano cedute in proprietà abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, e qualora non sia ancora decorso il periodo di 30 anni di cui all'articolo 86, comma 5, della legge, la quota di prezzo che corrisponde all'ammontare calcolato ai sensi dell'articolo 86, comma 5, della legge viene pagata al comune territorialmente competente.

Art. 7 (Stipulazione del contratto di cessione)

(1) Depositata la cauzione, l'IPES provvede alla eventuale formazione delle porzioni materiali.

(2) Concluse le incombenze di cui al comma 1, l'IPES richiede al conduttore il pagamento della parte rimanente del prezzo di cessione così come di eventuali arretrati dei canoni di locazione e delle spese. L'importo va pagato entro 60 giorni dalla data di intimazione.

(3) Su richiesta motivata, il termine per il pagamento del prezzo di cessione può essere prorogato per non più di 30 giorni.

(4) L'acquirente comunica all'IPES il nominativo del notaio scelto per la stipulazione del contratto di cessione.

(5) Il notaio concorda con l'IPES il termine per la stipulazione del contratto di cessione. Al momento della stipulazione del contratto di cessione il prezzo di cessione deve risultare interamente versato.

(6) Il mancato pagamento del prezzo di cessione entro il termine di cui al comma 2 o, in caso di proroga, entro quello di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto di cessione dell'abitazione e l'incameramento della cauzione.

(7) Qualora per la cessione di un'abitazione non venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2 bis, della legge nel contratto di cessione deve essere previsto, per il caso di alienazione dell'abitazione da parte dell'acquirente o dei suoi eredi, un diritto di prelazione in favore dell'IPES con durata decennale e alle condizioni di cui all'articolo 126, comma 3, della legge. Per il caso di violazione di tale obbligazione contrattuale è da prevedere una corrispondente pena convenzionale.

(8) Tutti i costi connessi con la stipulazione del contratto sono a carico dell'acquirente.

(9) Dal primo del mese che segue al pagamento del prezzo di cessione non è più dovuto il canone di locazione. Le spese condominiali sono rideterminate tenendo conto delle spese di amministrazione.

Art. 8 (Successione nell'istanza di cessione dell'abitazione)

(1) In caso di decesso del conduttore avente diritto all'acquisto, le persone che in base alle disposizioni della legge hanno diritto alla successione nell'assegnazione o nel contratto di locazione possono, entro 90 giorni, confermare l'istanza di cessione dell'abitazione. La mancata conferma della domanda di cessione comporta la restituzione degli eventuali acconti pagati.

Art. 9 (Annotazione del vincolo sociale)

(1) Il contratto con il quale è ceduta la proprietà dell'abitazione in locazione deve contenere, se del caso, anche l'atto unilaterale d'obbligo con il quale l'acquirente dell'abitazione acconsente all'annotazione del vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge.

Art. 10 (Cambio di abitazione)

(1) Nei confronti di quei conduttori che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, o dell'articolo 7, comma 6, sono decaduti dal diritto di cessione dell'abitazione, l'IPES dà avvio al procedimento per il cambio dell'abitazione di cui all'articolo 124, comma 3, della legge.

Art. 11 (Cessione di abitazioni resesi libere)

(1) Le abitazioni che si rendano libere dopo l'approvazione del piano di vendita in seguito all'attuazione di un cambio dell'abitazione ai sensi dell'articolo 124, comma 3, della legge o per altro motivo, possono essere cedute in proprietà ad altri richiedenti che siano conduttori dell'IPES nel comune in cui si trova l'abitazione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4. Tra più richiedenti è data la precedenza a quello con il quale convive il maggior numero di persone, a condizione però che l'abitazione sia per lui adeguata. Tra più richiedenti con gli stessi presupposti decide la sorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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