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In vigore al: 21/11/2014

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 181)
Autocontrollo alimentare: procedure semplificate

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.

Art. 2 (Sistema di autocontrollo in forma semplificata)

(1) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività sottoelencate sono esonerate da ogni ulteriore obbligo di documentazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

  • a)  trasporto di sostanze alimentari non deteriorabili;
  • b)  deposito all' ingrosso di prodotti alimentari microbiologicamente stabili;
  • c)  vendita e deposito di prodotti alimentari microbiologicamente stabili, sfusi e/o confezionati;
  • d)  vendita diretta di prodotti dell' agricoltura di origine vegetale che non abbiano subito processi di trasformazione;
  • e)  commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari microbiologicamente stabili, sfusi e/o confezionati;
  • f)  feste campestri, balli e altre manifestazioni temporanee in cui siano somministrati esclusivamente bibite e prodotti alimentari microbiologicamente stabili che non subiscono processi di trasformazione in loco. Durante le feste campestri, balli e altre manifestazioni temporanee, nel caso siano utilizzati prodotti deperibili e/o si esegue l' attività di frittura, bisogna tenere sotto controllo e registrare la qualità dell'olio e le temperature. Nel caso di un singolo utilizzo dello stesso grasso di frittura detto controllo non è richiesto.
  • g)  somministrazione di bevande ed alimenti microbiologicamente stabili in occasione di fiere o manifestazioni a scopo pubblicitario;
  • h)  esercizi che somministrano esclusivamente bevande fredde e calde, preparate in loco senza l' utilizzo di materie prime o ingredienti deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, oppure che somministrano prodotti alimentari microbiologicamente stabili che non subiscano processi di trasformazione in loco;
  • i)  produzione, essiccazione e confezionamento di piante coltivate idonee per l' alimentazione umana;
  • j)  produzione di prodotti dell' agricoltura destinati alla vendita diretta, ottenuti con processi produttivi semplici che non necessitano di trattamenti termici e che non comportano potenziali pericoli microbiologici.

(2) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività di cui al comma 3 devono:

  • a)  dimostrare di effettuare e di aver effettuato una verifica regolare e con frequenza proporzionale all' attività svolta delle temperature di conservazione e di trasporto per i prodotti deteriorabili, di norma almeno mensilmente;
  • b)  effettuare una registrazione delle misure correttive adottate quando siano riscontrate temperature non conformi;
  • c)  definire, in caso di attività di frittura, una procedura scritta che garantisca la sicurezza igienica dei grassi di frittura e registrare i controlli eseguiti. Nel caso del non riutilizzo dello stesso grasso di frittura, detti controlli non sono richiesti.

(3) Le industrie alimentari che devono osservare gli obblighi di cui al comma 2 sono quelle che svolgono attività di:

  • a)  trasporto e deposito di prodotti alimentari deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993;
  • b)  vendita e deposito di prodotti alimentari deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità, sfusi o confezionati non oggetto di trasformazione o preparazione in loco;
  • c)  attività di pernottamento di ogni genere, ove si proceda esclusivamente a preparare e somministrare la prima colazione;
  • d)  esercizi di somministrazione definiti tali all' articolo 2, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, nonché gli esercizi in cui siano somministrati piatti pronti, preconfezionati all'origine, ancorchè sottoposti al riscaldamento;
  • e)  commercio e somministrazione su aree pubbliche di alimenti deteriorabili ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1993, ove non avvenga alcuna trasformazione degli stessi in loco;
  • f)  vendita diretta dal maso di latte crudo al consumatore finale;
  • g)  vendita di carni preconfezionate.

(4) A tutela della salute pubblica, l'organo di controllo competente può prescrivere ulteriori controlli specifici interni e la loro registrazione, previa valida motivazione.

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