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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 491)
Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di fondi fuori bilancio

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2003, n. 5.

Art. 4 (Rendiconto amministrativo)  delibera sentenza

(1)I responsabili delle gestioni fuori bilancio sono tenuti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a presentare alla Ripartizione Finanze e Bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, il rendiconto della gestione annuale, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile.

(2)Al rendiconto sono allegati i documenti contabili giustificativi delle singole operazioni di entrata e di uscita, il conto giudiziale e relativi allegati.2)

(3)Il rendiconto evidenzia, per tipologie omogenee di operazioni o interventi, gli elementi indicati nello schema allegato.

(4) Il riscontro di cui al comma 1 può essere esercitato anche a campione sui documenti contabili giustificativi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso detti documenti sono trasmessi successivamente, dietro richiesta della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.3)

massimeDelibera N. 278 del 02.02.2009 - Criteri per il controllo a campione sui documenti contabili giustificativi di rendiconti delle gestioni fuori bilancio
2)

L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 novembre 2008, n. 66.

3)

L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma, 2, del D.P.P. 20 novembre 2008, n. 66.