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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2002, n. 421)
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.

Art. 28 (Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 24, commi 3 e 4, della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8)

(1) I contributi a fondo perduto nell'ammontare del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere concessi per le zone di espansione per le quali la prima domanda di concessione del contributo per l'urbanizzazione primaria è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.