Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) I contributi a fondo perduto nell'ammontare del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere concessi per le zone di espansione per le quali la prima domanda di concessione del contributo per l'urbanizzazione primaria è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.