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In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 101)
Regolamento relativo all'imposta provinciale di trascrizione di cui alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

1)

Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.

Art. 1 (Scopo e funzione)

(1) Il presente regolamento disciplina la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) ed i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 (Forma di gestione)

(1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9per le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) l'Amministrazione provinciale si avvale, a decorrere dall'anno 2002, del gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), stipulando apposita convenzione nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 (Liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta)

(1) La liquidazione dell'imposta è eseguita dal gestore del PRA sulla base della documentazione allegata alle richieste di formalità.

(2) La riscossione dell'imposta è effettuata dal gestore del PRA, nonché, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dai soggetti autorizzati dalla Giunta provinciale con il rilascio dell'attestazione di avvenuto pagamento conforme al modello approvato dalla medesima.

(3) Ai fini dell'affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9va tenuto conto dei seguenti criteri:

  1. possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  2. capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
  3. struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
  4. possesso di adeguati strumenti informatici e telematici idonei per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione dell'imposta, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con il PRA;
  5. ubicazione, dimensioni e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;
  6. competenze tecniche e professionali del personale addetto;
  7. garanzia di accettazione di mezzi di pagamento diversificati, compresi strumenti elettronici ed informatici.

(4) Qualora il soggetto autorizzato a riscuotere l'imposta sia il gestore del PRA, il certificato di proprietà rilasciato dal medesimo costituisce attestazione di avvenuto pagamento.

(5) Ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta va presentata all'Ufficio provinciale del PRA unitamente agli altri documenti e certificazioni necessari per la richiesta delle formalità.

(6) L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa, è riversato dal gestore del PRA al tesoriere della Provincia al netto del compenso previsto dall'articolo 8, comma 1 entro i termini stabiliti dalla convenzione.

(7) Il gestore del PRA registra analiticamente in apposite contabilità l'imposta, le sanzioni e gli interessi riscossi, nonché gli importi riversati al tesoriere della Provincia.

Art. 4 (Accertamento)

(1) L'accertamento dell'imposta è svolto dall'Ufficio provinciale tributi sulla base della documentazione presente all'Ufficio provinciale del PRA e di ogni altro elemento idoneo allo svolgimento della suddetta attività.

Art. 5 (Controlli)

(1) Entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta, l'Ufficio provinciale tributi può disporre verifiche contabili ed ispettive presso le sedi del gestore del PRA e dei soggetti autorizzati dalla Giunta provinciale alla riscossione del tributo.

Art. 6 (Recupero)

(1) Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'imposta, l'Ufficio provinciale tributi procede al recupero della stessa invitando il contribuente in via informale ad adempiere.

(2) Qualora il contribuente non ottemperi nei termini previsti al versamento di quanto dovuto, l'Ufficio provinciale tributi procede all'emissione di avviso di accertamento e all'eventuale successiva iscrizione a ruolo dell'importo.

(3) Resta salvo il potere di annullamento d'ufficio e di rinuncia all'imposizione, da disporsi con provvedimento motivato, comunicato agli interessati.

(4) La Giunta provinciale può affidare l'attività di recupero in via bonaria dell'imposta di cui al comma 1 al gestore del PRA.

Art. 7 (Rimborsi)

(1) Per gli importi indebitamente versati a titolo di imposta provinciale di trascrizione, il soggetto avente titolo può inoltrare all'Ufficio provinciale tributi entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della formalità istanza di rimborso in carta semplice dell'importo versato, allegando copia della nota originaria, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento.

(2) La Giunta provinciale può affidare il controllo preliminare delle istanze di rimborso al gestore del PRA.

(3) L'Ufficio provinciale tributi deve concludere la procedura di rimborso entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

(4) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la richiesta di rimborso si intende respinta.

(5) La Giunta provinciale può affidare l'attività di rimborso dell'imposta al gestore del PRA.

Art. 8 (Compensi)

(1) Per ogni formalità eseguita che dia luogo ad effettiva riscossione dell'imposta è dovuto un compenso non superiore a 3,74 euro.

(2) La misura di tale compenso è adeguata annualmente alle variazioni percentuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (ISTAT) relative al mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

Art. 9 (Sanzioni)

(1) Per l'omissione o ritardo nel pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 21/octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

(2) Sull'importo dell'imposta non versata o versata in ritardo sono dovuti alla Provincia gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione, fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 21/quater all'articolo 21/terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

(4) Le sanzioni nonché gli interessi moratori sono riscossi in via di autoliquidazione dal gestore del PRA e dai soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta, e dall'Ufficio provinciale tributi in tutti gli altri casi.

Art. 10 (Ricorsi)

(1) In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.2)

2)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 7 luglio 2003, n. 25.

Art. 11 (Bilinguismo)

(1) Il gestore del PRA e i soggetti di cui all'articolo 20 comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9devono garantire il rispetto dell'articolo 100 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige sia per quanto riguarda i rapporti con i contribuenti che per la documentazione e il materiale informativo riguardante l'imposta.

Art. 12 (Norme transitorie e finali)

(1) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa statale in materia.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ll presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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