(1) L'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa esamina le domande e verifica la sussistenza dei requisiti di legge.
(2) Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, la data in cui si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare e l'ammontare della somma di cui all'articolo 2, comma 4, sono comprovati o mediante certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(3) Il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, terminata l'istruttoria e verificato che il beneficio richiesto non sia già stato concesso in relazione ad altri componenti del nucleo familiare, concede l'assegno ai nuclei familiari nella misura stabilita dall'articolo 65 della legge e dispone il pagamento della prestazione con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge. Se il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si verifica successivamente, l'erogazione della prestazione decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
(4) Il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, terminata l'istruttoria, concede l'assegno di maternità nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge e dispone il pagamento della prestazione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio cui è stata presentata. L'importo, da pagarsi in unica soluzione, è quello spettante alla data del parto o alla data del provvedimento amministrativo di affidamento preadottivo o di adozione.