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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 491)
Criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili

1)

Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.

Art. 1 (Elenchi e graduatorie)  delibera sentenza

(1) La graduatoria unificata di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stilata al 1° gennaio, al 1° maggio e al 1° settembre di ogni anno. Per la formazione della graduatoria del collocamento obbligatorio si considera l'anzianità di disoccupazione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di 60 mesi dalla data d'iscrizione.

(2) Per la determinazione del punteggio valido per il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato, si tiene conto, oltre che dell'anzianità di disoccupazione, anche delle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

(3) Per la determinazione del punteggio non hanno nessuna incidenza nè i familiari a carico nè le condizioni economiche.

(4) A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio iniziale pari a zero punti e per ogni mese di anzianità di disoccupazione pregressa dalla data di iscrizione o reiscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio viene sommato un punto. A tale punteggio viene sommato il punteggio corrispondente alle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

(5) Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. In caso di parità di punteggio precede il lavoratore con maggiore anzianità di disoccupazione nelle liste del collocamento obbligatorio e a parità d'iscrizione il più anziano di età.

(6) La graduatoria unificata è suddivisa fra aspiranti al pubblico impiego in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ed aspiranti al settore privato. La graduatoria unificata per il pubblico impiego è ulteriormente suddivisa per gruppo di appartenenza linguistica.

(7) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere a) e c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità rilasciata dalla competente commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(8) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere b) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità, ove prevista, rilasciata dalla competente commissione medica.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006 - Concorsi pubblici - riserva di posti ex art. 16 L. 12 marzo 1999 n. 68 - stato di disoccupazione dei disabili presupposto necessario - improcedibilità di ricorso giurisdizionale per carenza di interesse - verifica inutilità della sentenza

Art. 2 (Unificazione di funzioni)

(1) Le funzioni attribuite al comitato tecnico dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono esercitate dalla Ripartizione Lavoro-Ufficio del Lavoro, nonché dai servizi sanitari e sociali nell'ambito della Conferenza dei servizi, regolamentata con delibera della Giunta provinciale.

(2) L'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, spetta alla commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. I relativi criteri vengono fissati con delibera della Giunta provinciale ai sensi del comma 1.

Art. 3 (Convenzioni)  delibera sentenza

(1) Sentita la Commissione provinciale per l'impiego, con delibera della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la stipula, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fra Ripartizione Lavoro-Ufficio del lavoro e le aziende, delle seguenti convenzioni:

  1. programma d'assunzione per la copertura cadenzata della quota d'obbligo;
  2. convenzione per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili.

(2) Per le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si attuano i progetti d'inserimento lavorativo in conformità all'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

massimeDelibera N. 1986 del 06.06.2006 - Misure a favore delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Art. 4 (Istituzione del Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili)

(1) In applicazione degli articoli 5, 13 e 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la Provincia Autonoma di Bolzano istituisce un conto corrente, sul quale vengono versati i seguenti importi:

  1. pagamenti compensativi per l'esonero dagli obblighi occupazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  2. sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 15;
  3. contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 14;
  4. importi erogati dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

(2) Le entrate sono versate su un apposito capitolo del bilancio provinciale denominato "Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili" ai sensi della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Le somme affluenti nel Fondo sono destinate ai fini di cui agli articoli 13 e 14, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(4) Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le modalità di pagamento, di riscossione e di versamento del contributo esonerativo sono definite con delibera della Giunta provinciale.

Art. 5 (Sanzioni)

(1) L'applicazione delle sanzioni amministrative compete all'Ispettorato del Lavoro.

Art. 6 (Disposizioni finali)

(1) La prima graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 1 è stilata a partire dal 1° settembre 2001.

(2) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento obbligatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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