Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) L'appaltatore elegge nel contratto, per tutti gli effetti del medesimo, domicilio nel territorio della provincia di Bolzano ed indica la persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori.
(2) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte all'appaltatore o alla persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, presso il domicilio eletto o la sede legale dell'appaltatore.