Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) In relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento possono essere incaricati, d'intesa tra amministrazione committente e direttore dei lavori, uno o più assistenti di cantiere.
(2) Gli assistenti di cantiere verificano la regolare esecuzione di singoli lavori e vigilano sull'osservanza delle clausole contrattuali. Essi sono presenti durante tutto il periodo di svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
(3) Gli assistenti di cantiere assolvono principalmente i seguenti compiti:
(4) Ferma restando la responsabilità diretta degli assistenti di cantiere, le attività svolte dagli stessi sono direttamente imputate al direttore dei lavori, al quale fa altresì capo la responsabilità ex articolo 2049 del Codice Civile.
(5) La nomina degli assistenti di cantiere, nonché il conferimento di incarichi o compiti ulteriori rispetto a quelli esemplificati dal comma 3 del presente articolo dovranno essere portati a conoscenza dell'impresa mediante comunicazione scritta del direttore dei lavori.