Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
(2) I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
(3) Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
(4) L'amministrazione committente dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
(5) Qualora le offerte pervenute riguardino:
(6) Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato sulla base della stima effettuata secondo le disposizioni vigenti.