Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le associazioni di tipo verticale sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20 sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti:
(2) Qualora un'impresa del raggruppamento intenda assumere in esecuzione più di una categoria di lavoro deve possedere per ogni categoria di lavoro i requisiti di cui al comma 1.23)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.