Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le associazioni di tipo orizzontale, sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20, sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti:
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.