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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)  delibera sentenza

(1) Le associazioni di tipo orizzontale, sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20, sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

  1. l'impresa capogruppo e le imprese mandanti, nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta, devono aver eseguito ed ultimato a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore rispettivamente al 40 ed al 10 per cento di quanto richiesto all'impresa singola all'articolo 23, comma 1, lettera b). In ogni caso la somma dei lavori deve essere pari al 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
  2. ciascuna impresa del raggruppamento deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
  3. ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di presentare idonea referenza bancaria, che dovrà essere rilasciata in busta chiusa, da presentarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto. 22)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni
22)

L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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