Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria dei lavori. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, fatto salvo quanto previsto per le associazioni in forma combinata.
(2) La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione, nell'esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi dell'articolo 43 della legge.
(3) Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione committente, e subordinatamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese.
(4) I lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.20)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.