Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori in appalto.18)
(2) Per essere ammesso alla gara d'appalto, il concorrente appartenente ad un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia deve possedere i requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA per categoria e classifica richiesta e la documentazione a riprova del possesso di detti requisiti è prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il concorrente appartenente ad un Paese non aderente all'Unione europea deve essere qualificato ai sensi del comma 1.
(3) Ai fini dell'individuazione dei requisiti di qualificazione, nel bando di gara sono indicati l'importo complessivo dell'opera in appalto e le categorie di lavoro in cui l'opera è suddivisa, con i rispettivi importi.
(4) I documenti da presentare in sede di gara devono essere contenuti in piego chiuso.
(5) L'offerta economica è sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.