Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) I disciplinari di affidamento dei servizi professionali di progettazione e di altre prestazioni professionali indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
(2) La penale da applicare ai soggetti incaricati dei servizi di cui al comma 1 è pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,5 per cento del corrispettivo professionale. La penale non può complessivamente superare il dieci per cento del corrispettivo professionale.