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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)

(1) L'amministrazione committente indice un concorso di idee o un concorso di progettazione per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.

(2) Il concorso di idee è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente proposte concettuali o studi per la progettazione.

(3) Il concorso di progettazione è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente un piano o un progetto.

(4) L'amministrazione committente può indire un concorso di idee seguito da un concorso di progettazione, al quale sono ammessi comunque i concorrenti scelti nell'ambito del primo.

(5) L'amministrazione committente ha la facoltà di preselezionare i concorrenti per la progettazione di cui al comma 4 sulla base dei curricula.

(6) Per i lavori di particolarissima rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico l'amministrazione committente può invitare a concorrere anche tecnici di fama internazionale.10)

(7) La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, esperti, in maggioranza tecnici, nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'amministrazione committente.

10)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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