Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) I compensi spettanti al collaudatore si determinano in base alle tariffe professionali.
(2) L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle riserve dell'appaltatore; l'importo delle riserve iscritte a titolo risarcitorio vengono riconosciute nella misura non superiore al 50 per cento del contratto.
(3) Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
(4) Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato ai sensi dei commi 1 e 2 è aumentato del 30 per cento.