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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 107 (Contabilità finale dei lavori)

(1) Il direttore dei lavori, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, compila e sottoscrive la contabilità finale, nella quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e provvede, dopo averlo fatto firmare dall'appaltatore secondo l'articolo 108, a trasmetterlo al responsabile del progetto.63)

(2) Il direttore dei lavori accompagna la contabilità finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

  1. il verbale di consegna;
  2. le eventuali perizie di variante tecniche o suppletive, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  3. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  4. gli ordini di servizio impartiti;
  5. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  6. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
  7. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  8. le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'amministrazione committente;
  9. gli atti contabili;
  10. tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
63)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 36 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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