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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 102 (Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

(1) Il registro di contabilità deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, con o senza riserva, nel giorno in cui gli viene presentato.

(2) Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

(3) Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le relative richieste e indicandone con precisione la consistenza ed entità economica, con indicazioni analitiche e dettagliate delle voci o parti di esse e dei relativi importi che ritiene competergli, e le ragioni di ciascuna richiesta.

(4) Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione committente dovesse essere tenuta a pagare.

(5) Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza presentare le sue richieste, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve o le richieste che ad essi si riferiscono.

(6) Se per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso la riserva deve essere iscritta quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

(7) Non possono essere considerate riserve iscritte nel registro di contabilità per eventi imprevisti ed imprevedibili, quelle riserve per le quali l'appaltatore non abbia comunicato al direttore dei lavori per iscritto, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali richieste di maggiore spesa; non possono altresì essere considerate riserve aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni ordinate dal direttore dei lavori, al fine di garantire lo standard di qualità previsto dal contratto, le riserve per le quali l'appaltatore non abbia comunicato per iscritto al direttore dei lavori eventuali richieste di maggiore spesa prima di eseguirle.59)

59)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.

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