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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 99 (Modalità della misurazione dei lavori)

(1) Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.

(2) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni, compiti che egli può affidare, comunque sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva. Il direttore dei lavori verifica i lavori, li certifica sui libretti delle misure con la propria firma e provvede affinchè i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

(3) I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere effettuati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e dal direttore dei lavori; sono considerati come allegati ai documenti nei quali ne viene fatto richiamo e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.

(4) L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misurazioni. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misurazioni, il direttore dei lavori procede alle stesse in presenza di due testimoni, anche dell'amministrazione committente, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

(5) Si possono tenere distinti libretti per categorie di diverse lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.

(6) I disegni contabili possono essere redatti dall'impresa sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore dei lavori o l'assistente di cantiere.

(7) Se l'appaltatore non condivide la contabilizzazione di prestazioni con determinate posizioni contrattuali o con le quantità accertate dal direttore dei lavori, deve firmare il libretto delle misure con riserva e nel termine di 15 giorni esplicare le sue riserve mediante l'indicazione delle quantità da contabilizzare e delle posizioni da applicare e presentando eventualmente una proposta per i nuovi prezzi al direttore dei lavori; quest'ultimo deve esprimersi a sua volta nei successivi sette giorni; è comunque fatto salvo l'obbligo di iscrizione della riserva nel registro di contabilità ai sensi dell'articolo 102.

(8) Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il libretto delle misure con riserva, valgono definitivamente le quantità contabilizzate con le rispettive posizioni contrattuali e l'appaltatore non può più iscrivere rispettiva riserva nel registro di contabilità.58)

58)

L'art. 99 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.

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