Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
(2) L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire tempestivamente rispetto al loro verificarsi, in particolare per le partite, la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere. In questo modo, con la conoscenza dello stato d'avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi disponibili, la direzione lavori deve sempre trovarsi in grado di:
(3) La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto degli articoli della presente sezione.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 33 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.