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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 3/bis (Composizione, organizzazione e funzionamento del Forum provinciale per i lavori pubblici)

(1) Il Forum provinciale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 75 bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6e successive modifiche, di seguito denominato Forum, è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  1. l'assessore/a competente per i lavori pubblici, quale presidente/essa;
  2. il direttore/la direttrice della Ripartizione edilizia e servizio tecnico della Provincia autonoma di Bolzano;
  3. il direttore/la direttrice della Ripartizione infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano;
  4. il Direttore/la direttrice della Ripartizione servizio strade della Provincia autonoma di Bolzano;
  5. il direttore/la direttrice dell'Ufficio appalti della Provincia autonoma di Bolzano;
  6. due funzionari dell'Ufficio appalti della Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti almeno alla ottava qualifica funzionale;
  7. un funzionario/una funzionaria dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano, appartenente almeno alla nona qualifica funzionale;
  8. un funzionario amministrativo/una funzionaria amministrativa appartenente almeno all'ottava qualifica, designato/designata dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano; 5)
  9. un funzionario/una funzionaria amministrativo/a appartenente almeno all'ottava qualifica, designato/a dal Comune di Bolzano;
  10. due rappresentanti designati dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano;
  11. un funzionario/una funzionaria amministrativo appartenente almeno all'ottava qualifica designato/a dall'Istituto per l'edilizia sociale;
  12. quattro rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori/artigiani in Alto Adige; 5)
  13. tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali maggiormente rappresentativi dei professionisti operanti nel settore;
  14. tre rappresentanti designati dai sindacati maggiormente rappresentativi in Alto Adige.

(2) Il Forum adotta atti di indirizzo, controllo, direttive e pareri in relazione all'interpretazione della normativa sui lavori pubblici vigente nella Provincia di Bolzano da pubblicarsi nell'apposito sito internet del Forum.

(3) Il Forum propone altresì modifiche di leggi e regolamenti provinciali attinenti l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi pubblici.

(4) Il Forum regola il proprio funzionamento attraverso ordinamento interno, nel rispetto della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17.

(5) Le adunanze del Forum sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e della maggioranza assoluta dei rappresentanti delle amministrazioni committenti.

(6) Gli atti di indirizzo, le direttive, le proposte di modifica a leggi e regolamenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; è comunque necessaria la maggioranza assoluta dei rappresentanti delle amministrazioni committenti.5)

5)

L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29; il comma 1, lettere h) e l) sono state successivamente sostituite dall'art. 1 del D.P.P. 30 maggio 2007, n. 34.

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