(1) L'amministrazione provinciale e gli enti e le aziende da essa dipendenti sono dotati di autoveicoli e di motoveicoli il cui uso è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività rientranti nei compiti d'istituto, fatta eccezione per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
(2) Rientrano tra i compiti d'istituto le attività svolte da persone con incarichi di rappresentanza dell'amministrazione provinciale in seno ad altri enti o organismi, sempreché queste non dispongano di autovetture nell'ambito dei medesimi.
(3) Il Presidente della Provincia può autorizzare, di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di svolgere compiti di studio o collaborazione inerenti ad attività istituzionali della Provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli Assessori, di avvalersi delle autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti.
(4) In caso di assoluta necessità e per periodi limitati è consentita la messa a disposizione di speciali veicoli industriali o mezzi appositamente attrezzati di proprietà provinciale a terzi incaricati di servizi essenziali, in quanto funzionali ai servizi affidati; le modalità e le condizioni di utilizzo sono regolate nel relativo contratto.