(1) La patente di servizio è rilasciata dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.
(2) La patente della I categoria abilita alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.
(3) La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria.
(4) La patente della III categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.
(5) La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella I, II o III categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle categorie stesse, nonché di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali sia richiesta la patente di III categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di II categoria.
(6) La patente della V categoria abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV, per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.
(7) I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate.
(8) Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che abbiano compiuto il 18° anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'articolo 6, se hanno conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.4)
(9) La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:
- stato di servizio del richiedente, rilasciato dal responsabile del servizio;
- qualora i dati dell'Ufficio provinciale Motorizzazione non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, la quale deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal richiedente;
- due fotografie in formato tessera del richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso.
(10) Qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 9 il certificato medico di cui all'articolo 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.
(11) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, del Servizio forestale provinciale e della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.
(12) La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.5)
(13) Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Corpo forestale dello Stato o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento protezione civile, e gli addetti in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in Provincia.
(14) La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali.
(15) La patente di servizio è valida fino al compimento del 65° anno di età o fino all'uscita dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.
(16) La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 10 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.