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In vigore al: 21/11/2014

f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 501)
Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti

1)

Pubblicato nel B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti determinata e riscossa dai comuni in attuazione dell'articolo 7/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

Art. 2 (Approvazione della tariffa)

(1) I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'Ufficio provinciale gestione rifiuti.

Art. 3 (Denuncia)

(1) I soggetti obbligati al pagamento della tariffa denunciano al comune competente, entro 60 giorni, l'inizio e la cessazione dell'utilizzo di locali o di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, nonché ogni altro fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa.

(2) La denuncia reca i seguenti dati:

  • a)  data del fatto rilevante ai fini dell' applicazione della tariffa;
  • b)  codice fiscale e generalità del soggetto obbligato al pagamento e del suo eventuale rappresentante legale;
  • c)  abitazione principale o sede principale, qualora si tratti di abitazioni o sedi secondarie;
  • d)  attività, scopo sociale o finalità istituzionali nel caso di persone giuridiche, imprese, associazioni o istituzioni di qualsiasi specie, anche senza personalità giuridica.

Art. 4 (Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento)

(1) L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.

(2) Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.

Art. 5 (Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria)

(1) Chiunque occupi oppure conduca locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, è obbligato a conferire i rifiuti al più vicino punto di raccolta.

(2) Nelle zone di cui al comma 1 ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in considerazione della minore ricorrenza della raccolta e della distanza dal più vicino punto di raccolta.

Art. 6 (Tariffa per l'occupazione temporanea di aree)

(1) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base della quantità conferita.

Art. 7 (Costi da computare nella tariffa)

(1) La tariffa comprende i costi diretti e indiretti, i quali comprendono le seguenti voci:

  • a)  costi della pulizia strade;
  • b)  costi sostenuti per l' amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
  • c)  spese di ammortamento e spese d' uso del capitale;
  • d)  l' importo di cui all'articolo 8/bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57;
  • e)  costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
  • f)  costi di gestione relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nonché i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;
  • g)  costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento;
  • h)  costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti.

(2) I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, devono essere documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il 10 per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L.

(3) Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa. 2)

2)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 agosto 2002, n. 30.

Art. 8 (Calcolo della tariffa)

(1) Il comune suddivide i costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti tra le categorie "utenze domestiche" e "altre utenze".

(2) La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

  • a)  tariffa base;
  • b)  tariffa commisurata alla quantità, la quale - ove prescritto - è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
  • c)  eventuale tariffa per servizi speciali.

(3) La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) c), sono coperti dalla tariffa base.

(4) Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona deve essere differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

(5) La tariffa base per la categoria "altre utenze" è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

  • a)  quantità dei rifiuti residui dell' anno precedente;
  • b)  grado di utilizzo del servizio;
  • c)  dimensione del contenitore assegnato;
  • d)  superficie occupata.

(6) Il quantitativo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. I comuni di cui all'articolo 7/bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, possono utilizzare, ai fini del calcolo del quantitativo minimo di svuotamento, anche i risultati di indagini rappresentative svolte all'interno del comune stesso. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 40 kg a persona. 3)

(7) Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 m² interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 6.

(8) Per la categoria "altre utenze" il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

(9) I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

3)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 20 agosto 2002, n. 30.

Art. 9 (Esenzioni dalla tariffa e riduzioni)

(1) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi particolari, ad esempio a favore di chiese, aree cimiteriali o per categorie di persone socialmente svantaggiate.

(2) Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, devono essere coperte mediante prelievo di fondi dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe dovute dalle altre categorie soggette a tariffa.

Art. 10 (Disposizione transitoria)

(1) I comuni di cui all'articolo 7/bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modfiche, possono determinare, fino al 31 dicembre 2005, la tariffa base per le utenze domestiche in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa e in base alle superfici occupate. 4)

4)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 27.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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