(1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana, di seguito denominata Biblioteca, la composizione e la nomina dei suoi organi nonché le rispettive competenze, in esecuzione degli articoli 1 e 4, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, recante "Istituzione della biblioteca provinciale italiana", di seguito denominata legge.
(1) La Biblioteca è un servizio culturale pubblico che ha il compito di raccogliere, conservare e accrescere il patrimonio bibliografico e documentario concernente la comunità italiana dell'Alto Adige, garantendone la fruizione a tutti i cittadini. A tale scopo e secondo le direttive espresse all'articolo 1 della legge, espleta in particolare i compiti di:
(2) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti sopra menzionati la Biblioteca si avvale delle opportune sinergie offerte dalle biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni ed enti del territorio provinciale, stipulando con esse accordi e convenzioni.
(1) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione della Biblioteca e che non rientrano nelle competenze di altri organi.
(2) Per conseguire le finalità della Biblioteca, il consiglio di amministrazione in particolare:
(1) Il direttore della Biblioteca è nominato secondo la normativa vigente in materia di ordinamento del personale provinciale.
(1) Il direttore:
(1) Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, di biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla Cultura italiana. Due membri sono scelti tra sei nominativi proposti dal Comune di Bolzano.
(2) Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il proprio presidente.
(3) Il direttore della Biblioteca presenzia alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario un impiegato della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(1) Il comitato scientifico è l'organo consulente del consiglio di amministrazione per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca.
(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il presidente del comitato stesso o il direttore della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del comitato o dal consiglio di amministrazione.
(3) Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni valevoli per il consiglio di amministrazione.
(4) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:
(1)Il revisore/La revisora dei conti è nominato/nominata dalla Giunta provinciale. Egli/Essa deve essere scelto/scelta tra persone iscritte rispettivamente all'albo dei revisori e delle revisore contabili, dei dottori e delle dottoresse commercialisti, dei ragionieri e delle ragioniere. Il revisore/La revisora dei conti rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermato/riconfermata. Egli/Essa è revocabile in caso di inadempienza e sono rieleggibili.
(2) Il revisore/La revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio. 5)
(1) Ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico nonché al revisore/alla revisora sono corrisposti, in quanto spettino, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale. 6)
(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.
(2) Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 28 febbraio del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.7)
(3) Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del revisore/della revisora dei conti e lo schema di bilancio preventivo devono essere trasmessi entro il mese successivo all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale per la determinazione delle rispettive quote di finanziamento.8)
(1) La denominazione della Biblioteca è approvata dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato scientifico.
(1) In caso di scioglimento della Biblioteca, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio ad altra struttura del territorio. Tale struttura deve comunque perseguire scopi legati allo sviluppo delle conoscenze dei molteplici aspetti della cultura a livello locale, nazionale ed estero.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.