(1) La Biblioteca è un servizio culturale pubblico che ha il compito di raccogliere, conservare e accrescere il patrimonio bibliografico e documentario concernente la comunità italiana dell'Alto Adige, garantendone la fruizione a tutti i cittadini. A tale scopo e secondo le direttive espresse all'articolo 1 della legge, espleta in particolare i compiti di:
(2) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti sopra menzionati la Biblioteca si avvale delle opportune sinergie offerte dalle biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni ed enti del territorio provinciale, stipulando con esse accordi e convenzioni.