(1) In caso di scioglimento della Biblioteca, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio ad altra struttura del territorio. Tale struttura deve comunque perseguire scopi legati allo sviluppo delle conoscenze dei molteplici aspetti della cultura a livello locale, nazionale ed estero.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.