(1)Il revisore/La revisora dei conti è nominato/nominata dalla Giunta provinciale. Egli/Essa deve essere scelto/scelta tra persone iscritte rispettivamente all'albo dei revisori e delle revisore contabili, dei dottori e delle dottoresse commercialisti, dei ragionieri e delle ragioniere. Il revisore/La revisora dei conti rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermato/riconfermata. Egli/Essa è revocabile in caso di inadempienza e sono rieleggibili.
(2) Il revisore/La revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio. 5)