Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
(1) È vietata la destinazione ad uso di abitazione dell'intera costruzione o dei singoli vani di essa dichiarati inabitabili e per qualsiasi ragione resisi liberi.
(2) In caso di violazione della norma di cui al comma 1, il sindaco adotta i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.