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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 511)
2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel B.U. 28 settembre 1999, n. 44.

CAPO 1
Assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES)

Art. 1 (Abitazioni disponibili per l'assegnazione)

(1) Ai sensi dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata "legge", sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio.2)

(2) In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale e del valore convenzionale delle abitazioni per l'applicazione del canone provinciale)

(1) La superficie convenzionale per l'applicazione del canone provinciale è calcolata in base ai criteri di cui all'articolo 2 del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in seguito denominato "1° regolamento di esecuzione". Qualora all'abitazione appartenga una superficie scoperta di esclusivo uso del conduttore, si considera tale superficie sino ad un limite massimo che corrisponde alla superficie abitabile dell'abitazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del 1° regolamento di esecuzione, applicando il coefficiente correttivo dello 0,15.

(2) Agli effetti della determinazione del canone provinciale il valore convenzionale dell'abitazione risulta dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi del comma 1. L'importo così determinato è aumentato degli importi di cui al comma 3 dello stesso articolo 7.

Art. 3 (Coefficienti correttivi per la vetustà)

(1) Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per la vetustà:

  1. per ogni anno a partire dal sesto dopo l'ultimazione dell'abitazione e fino al ventesimo anno l' 1 per cento
  2. per i successivi 30 anni per ogni anno lo 0,5 per cento.

(2) Qualora nell'abitazione vengano eseguiti lavori di recupero che abbiano per oggetto il risanamento completo, il restauro o la completa trasformazione ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come anno di ultimazione vale quello nel quale i lavori sono terminati.

Art. 4 (Coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione)

(1) Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione:

  1. 1,00 se lo stato è normale
  2. 0,80 se lo stato è mediocre
  3. 0,60 se lo stato è scadente.

(2) Per stabilire lo stato di conservazione e di manutenzione si tiene conto delle seguenti parti dell'abitazione:

  1. pavimenti,
  2. pareti e soffitti,
  3. infissi,
  4. impianti elettrici,
  5. impianto idrico e servizi igienico-sanitari,
  6. impianto di riscaldamento,

nonché delle seguenti parti comuni dell'edificio:

  1. accessi, scale ed ascensore,
  2. facciate, coperture, e parti comuni in genere.

(3) Lo stato dell'abitazione si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

(4) Lo stato dell'abitazione si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

(5) Lo stato dell'abitazione si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi siano comuni a più unità immobiliari.

Art. 5 (Presentazione delle domande)

(1) Nella deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge la Giunta provinciale determina i casi in cui gli appartenenti alle particolari categorie sociali in considerazione della urgente ed indifferibile necessità possono presentare le domande in qualsiasi momento.

(2) Le domande di assegnazione di un'abitazione dell'IPES sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

(3) Nel modulo predisposto dall'IPES il richiedente rende la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, riguardante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES e la non sussistenza di cause di esclusione. In sostituzione delle dichiarazioni richieste nel modulo, i richiedenti possono presentare i diversi documenti attraverso i quali viene comprovata la sussistenza dei requisiti.3)

(4) I coniugi ed i conviventi more uxorio presentano la domanda congiuntamente.

(5) Agli effetti dell'assegnazione di abitazioni dell'IPES è considerata convivente more uxorio anche la persona della quale il richiedente dichiari nella domanda di volerla accogliere come tale nell'abitazione. Se la dichiarazione non viene fatta contestualmente con la domanda di assegnazione dell'abitazione, essa può essere fatta solamente decorsi due anni dalla consegna dell'abitazione.

3)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 6 (Valutazione punteggi)

(1) La valutazione del punteggio delle domande si esegue in base alle disposizioni previste agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche. Per la valutazione della capacità economica vale, in sostituzione dell'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, il seguente comma 2.

(2) Per la capacità economica è attribuito, in base al reddito complessivo percepito dalla famiglia nell'anno 2005, il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un reddito fino a euro 5.600,00;
  2. 9 punti per un reddito da euro 5.600,01 a euro 6.500,00;
  3. 8 punti per un reddito da euro 6.500,01 a euro 7.400,00;
  4. 7 punti per un reddito da euro 7.400,01 a euro 8.300,00;
  5. 6 punti per un reddito da euro 8.300,01 a euro 9.200,00;
  6. 5 punti per un reddito da euro 9.200,01 a euro 10.100,00;
  7. 4 punti per un reddito da euro 10.100,01 a euro 11.000,00;
  8. 3 punti per un reddito da euro 11.000,01 a euro 11.900,00;
  9. 2 punti per un reddito da euro 11.900,01 a euro 12.800,00;
  10. 1 punto per un reddito da euro 12.800,01 a euro 13.700,00. 4)5)
4)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.
5)
Le fasce di reddito sono state elevate prima con la delibera della Giunta provinciale del 30.11.2009, n. 2851, poi con la delibera della Giunta provinciale del 29.11.2010, n. 1946, con la delibera della Giunta provinciale del 28.11.2011, n. 1798, con la delibera della Giunta provinciale del 26.11.2012, n. 1741, ed infine con la delibera della Giunta provinciale del 18.11.2013, n. 1747.

Art. 7 (Capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge)  delibera sentenza

(1) Agli effetti dell'articolo 112, comma 3, della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano:

  1. tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione;
  2. tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.

(2) Nella determinazione della capacità economica non si considerano:

  1. l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. l'assegno per assistenza a domicilio di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche;
  3. le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia;
  4. le pensioni di guerra;
  5. le rendite INAIL.

(3) I redditi dei discendenti conviventi con il locatario e non fiscalmente a carico vengono calcolati al 60 per cento.

(4) Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile in esecuzione della sentenza sono detratte dal reddito del locatario a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si cumulano al reddito del locatario.

(5) Dal reddito complessivo del locatario e delle persone con esso conviventi, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, sono detratte le seguenti quote di detrazione, commisurate alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche:

  1. il 60 per cento della quota base:
    1. per il locatario stesso;
    2. per il coniuge o per il convivente more uxorio;
  2. il 120 per cento della quota base:
    1. per ogni discendente fiscalmente a carico;
    2. per ogni figlio studente fiscalmente non a carico, il cui reddito proviene esclusivamente da lavoro durante le ferie;
  3. 100 per cento della quota base:
    1. per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, per il quale la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;
    2. per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;
    3. per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;
    4. per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente;
  4. il 36 per cento della quota base per ogni ulteriore persona convivente con il locatario, esclusi i discendenti di cui al comma 3.

(6) Qualora alla formazione dei redditi predetti concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 5, vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso vale per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

(7) Qualora al locatario od alle persone iscritte nell’elenco di locatari sono affidati minorenni, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l’affidamento concessi ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20%. Questa disposizione si applica a partire dal 1º gennaio 2014. 6)

(8) Per i componenti il nucleo familiare che dispongano esclusivamente di redditi da lavoro autonomo, si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

(9) Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, per la valutazione del reddito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.7)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004 - Computo della pensione di invalidità civile ai fini del calcolo del canone di locazione della abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
6)
L'art. 7, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 33.
7)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 8 (Canone provinciale)

(1) Il canone di locazione per le abitazioni dell'IPES corrisponde al canone provinciale determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge, tenendo conto dei coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 9 (Canone sociale)

(1) Il canone di locazione di cui all'articolo 112, comma 2, della legge è calcolato in base alle dichiarazioni rese annualmente dal locatario nel questionario di cui all'articolo 12. Il canone così determinato è denominato "canone sociale".

(2) Il canone determinato dall'IPES ha validità per l'anno solare.

(3) L'IPES, su richiesta del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, qualora cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito. La rideterminazione del canone sociale può essere effettuata anche nei casi eccezionali di consistente riduzione della capacità economica della famiglia. Tali casi sono valutati rispettivamente dalla commissione per l'assegnazione di cui all'articolo 96 della legge o, qualora si tratti della concessione del sussidio casa, dalla commissione di cui all'articolo 91, comma 4, della legge.8)

8)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.

Art. 10 (Determinazione del canone sociale)

(1) Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

x =15 x d + 10
  D

dove:

  1. = la percentuale della capacità economica;
  2. = la capacità economica accertata ai sensi dell'articolo 7. Se a causa delle quote di detrazione la capacità economica è negativa, si assume un valore pari a zero;
  3. = la differenza tra il limite massimo e minimo della percentuale;
  4. = il reddito massimo per la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge;
  5. = la percentuale minima.

(2) Il canone sociale risulta dal prodotto tra la capacità economica accertata ai sensi dell'articolo 7 e la percentuale della capacità economica determinata ai sensi del comma 1.

(3) Se la capacità economica a causa del concorso dei redditi dei discendenti conviventi è superiore all'importo massimo della seconda fascia di reddito prevista dalla legge per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, il canone dovuto dal locatario corrisponde al 25 per cento della capacità economica, non potendo tuttavia essere superiore al canone provinciale.9)

9)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.

Art. 11 (Successione nell'assegnazione dell'abitazione)

(1) In caso di decesso dell'assegnatario, il diritto di successione nell'assegnazione dell'abitazione spetta solamente a persone nei cui confronti non sussiste alcuna causa di revoca di cui all'articolo 110 della legge.

(2) Il coniuge superstite può subentrare nell'assegnazione dell'abitazione di cui all'articolo 107, comma 1, della legge ed ottenere la trascrizione del contratto di locazione a proprio favore solamente qualora al momento del decesso del locatario abbia convissuto con questi e sia inserito nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105 della legge.10)

10)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 11/bis (Locazione di singole camere a studenti universitari)

(1) In applicazione della norma di cui all'articolo 101, comma 6, della legge, l'Istituto per l'edilizia sociale può autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.

(2) L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e per due studenti universitari a condizione che la parte non locata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.

(3) Agli effetti della determinazione della capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge, in deroga all'articolo 7 non viene attribuito agli studenti universitari alcun reddito e nello stesso tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.

(4) Insieme all'autorizzazione per l'accoglimento di studenti universitari in una abitazione in locazione dell'IPES, l'IPES comunica il canone che il titolare del contratto di locazione può richiedere allo studente universitario. Il canone è pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia.

(5) Il 25 per cento dell'importo per la sublocazione deve essere pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.

(6) Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.

(7) Le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.

(8) La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.

(9) La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'articolo 101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su un modulo predisposto dall'IPES e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

  1. Il numero e la superficie abitabile delle camere che si intendono dare in locazione;
  2. L'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera);
  3. La durata del tempo non superiore a quattro anni per la quale si chiede l'autorizzazione.

(10) L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta. Se dopo la decorrenza dei quattro anni non è revocata entro 30 giorni dall'IPES, essa si intende prorogata tacitamente per ulteriori quattro anni.

(11) Entro 30 giorni dalla data di occupazione della stanza il titolare del contratto di locazione deve comunicare all'IPES il nome del sublocatario e inoltre inviare una copia del contratto di locazione che deve essere redatto su un modulo predisposto dall'IPES.11)

11)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2008, n. 23.

CAPO 2
Elenco dei locatari

Art. 12 (Elenco dei locatari)

(1) Nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105 della legge sono iscritti i titolari dei contratti di locazione e tutte le persone con essi conviventi nell'abitazione, che appartengono alle categorie di cui all'articolo 107 della legge.

(2) Nell'elenco dei locatari non sono iscritte le persone che sono state accolte nell'abitazione in base ad un'espressa autorizzazione di cui all'articolo 101, comma 6, della legge e alle quali non spetta alcun diritto di assegnazione dell'abitazione, ai sensi dell'articolo 107 della legge, in caso di decesso del titolare del contratto di locazione.

(3) Ai fini della conservazione dell'elenco dei locatari, l'IPES predispone un questionario che è trasmesso a tutti i titolari dei contratti di locazione e nel quale questi ultimi devono fornire per se stessi e per tutte le persone di cui al comma 1 i seguenti dati:

  1. cognome (per le donne coniugate il cognome da nubile), nome, luogo e data di nascita, professione e stato civile, nonché gruppo linguistico dell'inquilino, se sussiste l'obbligo di dichiarazione di appartenenza;
  2. diritti di proprietà o reali su una qualsiasi abitazione, su altri beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri con la loro descrizione;
  3. reddito percepito nell'anno precedente.

(4) Per le persone di cui al comma 2 i dati occorrenti vengono raccolti in occasione della concessione dell'autorizzazione all'accoglimento nell'abitazione. Quando queste persone lasciano l'abitazione, il titolare del contratto di locazione deve darne notizia all'IPES entro 30 giorni.

(5) Il questionario di cui al comma 3 deve essere restituito all'IPES, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

(6) Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(7) In caso di omessa restituzione del questionario, si applica l'articolo 112, comma 7, della legge.

(8) In caso di omessa restituzione del questionario per tre anni consecutivi, si presume che sussistano i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera f), della legge.12)

12)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

CAPO 3
Il sussidio casa

Art. 13 (Domanda per la concessione del sussidio casa)

(1) Le domande per la concessione del sussidio casa di cui alla lettera K) del comma 1 dell'articolo 2 ed all'articolo 91 della legge sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

(2) Nella domanda il richiedente dichiara mediante dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di tutti i requisiti per la concessione del sussidio casa.

Art. 13/bis (Calcolo delle superfici ammesse al sussidio casa)

(1) Agli effetti della concessione del sussidio casa non si tiene conto della superficie del garage o del posto macchina.13)

13)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

Art. 13/ter (Determinazione della capacità economica)

(1) Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono dimostrare redditi, ma che al momento della presentazione della domanda esercitano un'attività lavorativa, la capacità economica è determinata come di seguito:

  1. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attività di lavoro dipendente, è calcolato un reddito così come risulta dal contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, in base alla busta paga;
  2. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. 14)
14)
L'art. 13/ter è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

Art. 14 (Decadenza del sussidio casa)

(1) Qualora il beneficiario del sussidio casa, invitato dall'IPES ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 a trasmettere la documentazione necessaria per la continuazione della concessione del sussidio stesso, non la trasmetta entro 30 giorni, esso decade dalla concessione del sussidio.

CAPO 4
Norme transitorie

Art. 15 (Canoni dell'anno 1999)

(1) Per l'anno 1999 rimangono in vigore i canoni di locazione già determinati dall'IPES.

Art. 16 (Canoni di locazione per abitazioni già affittate)

(1) Per le abitazioni affittate dall'IPES i canoni di locazione pattuiti rimangono in vigore fino alla scadenza del contratto di locazione.

Art. 17 (Domande già presentate per la concessione del sussidio casa)

(1) Per i locatari, titolari di un contratto di locazione non soggetto alle disposizioni dell'edilizia convenzionata ai sensi della legislazione provinciale, che hanno presentato domanda per la concessione del sussidio casa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la superficie convenzionale viene determinata per la residua durata del contratto di locazione, applicando alla superficie netta, determinata ai sensi del previgente articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il coefficiente 1,25, mentre le superfici accessorie rimangono invariate. Con la stipulazione di un nuovo contratto di locazione ai sensi della disposizione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la superficie convenzionale viene determinata ai sensi dell'articolo 2.15)

15)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.

Art. 18 (Modifica della denominazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata)

(1) L' "Istituto per l'edilizia abitativa agevolata" di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, assume la denominazione "Istituto per l'edilizia sociale".

(2) L' "Istituto per l'edilizia sociale" subentra in tutti i diritti ed i doveri dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata".