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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 301)
Regolamento di esecuzione "Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini"

1)

Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento di esecuzione disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini".

(2) Possono beneficiare delle agevolazioni anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.

Art. 2 (Domande ammissibili e scadenza per la presentazione delle domande)

(1) È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni azienda.

(2) Essa deve essere presentata alla Ripartizione provinciale Turismo entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori o dalla effettuazione degli acquisti. Non sono previsti contributi per i lavori iniziati e gli acquisti effettuati prima di tale termine.

Art. 3 (Investimenti ammissibili)

(1) Sono ammessi alle agevolazioni l'ammodernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impiantistica tecnologica, la costruzione, l'ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.

(2) I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o il gestore, sempreché non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.

(3) Sono ammesse alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi secondo l'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.

(4) Sono ammesse inoltre le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, approvvigionamento elettrico ed idrico, smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori ambiente ed energia alternativa.

(5) Può essere agevolata anche la riattivazione tramite trasformazione o ricostruzione di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione deve essere inoltrata però la nuova licenza di esercizio.

(6) Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

Art. 4 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)

(1) Investimenti non ammissibili sono:

  • a)  la costruzione di nuovi rifugi alpini;
  • b)  l' acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi;
  • c)  l' acquisto di biancheria, stoviglie ed altri oggetti soggetti a facile usura.

(2) Sono agevolabili in maniera limitata:

  • a)  l' ampliamento dei rifugi alpini nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Art. 5 (Limiti di investimento)

(1) I limiti minimi degli investimenti agevolabili vengono fissati come segue:

  • a)  10 milioni di lire per contributi una tantum;
  • b)  800 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.

(2) I limiti massimi vengono fissati come segue:

  • a)  fino a 800 milioni di lire per contributi una tantum;
  • b)  fino a 2.000 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.

Art. 6 (Tipo e misura delle agevolazioni)

(1) Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di contributo non sono applicabili congiuntamente.

(2) L'ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla tabella della classificazione dei rifugi riportata in appendice.

(3) In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:

  • a)  fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3 a categoria;
  • b)  fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2 a categoria;
  • c)  fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1 a categoria.

(4) Limitatamente al fondo di rotazione il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione Europea (UE). La misura dell'agevolazione non deve superare il valore di un analogo contributo una tantum.

(5) La partecipazione finanziaria della Provincia alla costituzione del mutuo non deve superare la quota dell'80 per cento.

(6) La durata complessiva ammonta a dieci anni per le opere di costruzione e sei anni per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(7) Nel caso di investimenti comprendenti sia opere di costruzione che l'acquisto di arredamenti ed attrezzature, saranno calcolate le decorrenze medie, arrotondate al semestre, secondo la seguente formula:

      4 x opere di costruzione

durata = 6 anni +—————————————

      spesa complessiva

(8) Il preammortamento non deve superare un anno ed è incluso nella durata complessiva. La Giunta provinciale può prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell'Istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento di un'ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

(9) Le percentuali previste dall'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), del presente regolamento, possono essere aumentate fino al 20 per cento per investimenti ambientali secondo l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.

(10) La certificazione della modesta redditività deve avvenire tramite un'apposita dichiarazione del titolare dell'azienda, dalla quale risultino gli indicatori: affitto, numero di tutti i collaboratori dell'azienda ed il volume d'affari riferito agli ultimi due anni.

Art. 7 (Classificazione)

(1) In fase di classificazione dei rifugi alpini è stato tenuto conto dei criteri: distanza a piedi, bacino di utenza, dotazione, orario di apertura e la presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno.

(2) La classificazione nelle singole categorie è evidenziata dalla tabella riportata in appendice a questo regolamento.

(3) Essa sarà revisionata periodicamente e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8 (Presentazione ed istruttoria delle domande)

(1) Le richieste devono essere prodotte su carta legale o su apposita modulistica elaborata dall'Ufficio ed integrata con una marca da bollo.

(2) Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all'ufficio.

(3) Fermo restando la condizione di priorità prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, le richieste saranno trattate, a causa della particolare ubicazione degli esercizi, con priorità rispetto a quelle inoltrate per i pubblici esercizi.

(4) Per lavori soggetti a concessione edilizia, la domanda è corredata della seguente documentazione:

  • a)  relazione tecnico-illustrativa;
  • b)  progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
  • c)  preventivo dettagliato di spesa;
  • d)  estratto tavolare;
  • e)  concessione o autorizzazione edilizia;
  • f)  dichiarazione del Comune attestante la data di inizio dei lavori (non oltre 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda).

(5) Per iniziative non soggette ad autorizzazione, la domanda è corredata della seguente documentazione:

  • a)  relazione illustrativa;
  • b)  preventivo dettagliato;
  • c)  illustrazione grafica dei locali interessati.

(6) Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, devono essere corredate anche del parere positivo di un'Istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

(7) Nella domanda va dichiarato che non verrà mutata la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti, pena la revoca del contributo. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo.

(8) I richiedenti che non siano proprietari dell'immobile, dovranno dimostrare o la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione, oppure allegare una dichiarazione del proprietario secondo il comma 7 del presente articolo.

Art. 9 (Concessione dei contributi)

(1) L'ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.

(2) La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, l'ammontare del contributo stesso, nonché il termine, entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione nominata per il settore alberghiero.

(3) La commissione è autorizzata a chiedere perizie sulla presumibile redditività degli investimenti o studi comparati con soluzioni alternative.

(4) Le domande non accolte nell'anno, nel quale sono state presentate, possono essere ammesse negli esercizi finanziari successivi.

Art. 10 (Liquidazione dei contributi)

(1) La liquidazione dei contributi può essere accertata da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento con le procedure fissate con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o di leasing registrati, nonché di una dichiarazione del richiedente l'agevolazione, autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

(2) Qualora la spesa ammessa sia superiore al miliardo di lire deve essere presentata inoltre una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori relativa all'effettuazione degli investimenti.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

(4) Qualora in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti venga accertata una spesa inferiore a quella, sulla base della quale è stato commisurato il contributo, esso viene ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata. Nel caso che la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni potranno essere comunque liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

(5) All'atto della liquidazione dei contributi va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.

Art. 11 (Controlli)

(1) Verranno effettuati controlli a campione secondo le modalità previste nel decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 maggio 1994, n. 15, presso le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni al fine di verificare la destinazione dei beni agevolati.

Art. 12 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1999, n. 6, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Appendice

EINTEILUNG DER PRIVATEN SCHUTZHÜTTEN

CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI PRIVATI

Fortl.Nr.  Bezeichnung der Schutzhütte    Gemeinde    Kategorie

No.progr.  Denominazione del rifugio    Comune     Categoria

1    Bockerhütte        Tirol      II

    Bockerhütte        Tirolo      

2    Brogles          Villnöss     II

    Brogles          Funes      

3    Büllelejoch        Sexten      I

    Pian de Cengia        Sesto      

4    Crep de Mont        Corvara     III

    Crep de Mont        Corvara     

5    Dürrensteinhütte       Prags      III

    Vallandro        Braies      

6    Enzianhütte        Brenner     II

    Enzianhütte        Brennero    

7    Fanes          Enneberg    III

    Fanes          Marebbe    

8    Fodara Vedla        Enneberg    III

    Alpe Fodara Vedla      Marebbe    

9    Gardenacia        Abtei      II

    Gardenazza        Badia      

10    Heilig-Kreuz-Hospiz      Abtei      III

    Santa Croce        Badia      

11    Hintereggalm        Schenna    III

    Malga Hinteregg       Scena      

12    Hintergrathütte        Stilfs      II

    Coston          Stelvio      

13    Hocheggerhütte       Moos/Pass.    II

    Malga Hochegger      Moso in Pass.    

14    Hochganghaus        Partschins    II

    Casa del Valico        Parcines    

15    Juac          Wolkenstein Gröden  III

    Juac          Selva Val Gardena  

16    Kesselberg        Sarntal      III

    Kesselberg        Sarentino    

17    König Albert        Tiers      II

    Rè Alberto        Tires      

18    Kreuzwiesenhütte      Lüsen      II

    Prato Croce        Luson      

19    La Varella        Enneberg    III

    La Varella        Marebbe    

20    Latzfonser Kreuz      Klausen     II

    Santa Croce        Chiusa      

21    Lifi-Alm         Martell      III

    Malga Lifi        Martello     

22    Mahlknecht-Hütte      Kastelruth    III

    Rifugio Mahlknecht      Castelrotto    

23    Nassereit        Partschins    III

    Nazzareto        Parcines    

24    Rojen          Graun      II

    Rojen          Curon      

25    Santnerpaß         Tiers      II

    Passo Santner        Tires      

26    Schatzerhütte        Brixen      II

    Schatzer        Bressanone    

27    Schöne Aussicht       Schnals     II

    Bella Vista        Senales      

28    Scotoni          Abtei      III

    Scotoni          Badia      

29    Sennes          Enneberg    II

    Sennes          Marebbe    

30    Sennesalmhütte        Enneberg    III

    Malga Sennes        Marebbe    

31    Similaun        Schnals      I

    Similaun        Senales      

32    Simile-Mahd-Alm      Freienfeld    II

    Malga Simile Mahd      Campo di Trens    

33    Tabaretta        Stilfs      II

    Tabaretta        Stelvio      

34    Tierser Alpe        Tiers      II

    Alpe di Tires        Tires      

35    Tschafon        Tiers      II

    Monte Cavone        Tires      

36    Turnaretschhütte      Lüsen      II

    Val dal Lè        Luson      

37    Wieserhütte        Mühlbach    III

    Wieserhütte        Rio Pusteria    

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