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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 301)
Regolamento di esecuzione "Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini"

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1)

Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.

Art. 10 (Liquidazione dei contributi)

(1) La liquidazione dei contributi può essere accertata da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento con le procedure fissate con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o di leasing registrati, nonché di una dichiarazione del richiedente l'agevolazione, autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

(2) Qualora la spesa ammessa sia superiore al miliardo di lire deve essere presentata inoltre una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori relativa all'effettuazione degli investimenti.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

(4) Qualora in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti venga accertata una spesa inferiore a quella, sulla base della quale è stato commisurato il contributo, esso viene ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata. Nel caso che la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni potranno essere comunque liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

(5) All'atto della liquidazione dei contributi va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.

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