Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, N. 19.
(1) Nel caso di procedura di approvazione cumulativa la documentazione è presentata all'Agenzia tramite il comune in almeno cinque copie. Oltre alla documentazione prevista dalle singole leggi di settore, sono forniti i dati indicati nell'allegato 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.