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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 151)
Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale

1)

Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, n. 19.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 2 (Documentazione)

(1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA è presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro (Agenzia) ed è corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  lo studio dell' impatto ambientale (SIA);
  • b)  il progetto e gli elaborati previsti dalle disposizioni provinciali;
  • c)  i necessari documenti cartografici e fotografici.

(2) Lo SIA e la documentazione progettuale, provvisti di indice analitico, sono redatti e firmati da tecnici od esperti.

(3) Lo SIA e la documentazione progettuale sono presentati in cinque copie unitamente ad un'ulteriore copia per ogni comune interessato dall'attività.

(4) Se la documentazione depositata non è completa o non risponde ai requisiti di cui ai commi precedenti, il gruppo di lavoro VIA concede a pena di decadenza un congruo termine per la regolarizzazione della documentazione. Se la documentazione non è regolarizzata entro il termine stabilito il procedimento è archiviato. Su istanza motivata dell'interessato il gruppo di lavoro VIA può concedere una proroga del termine.

(5) Se il committente vuole tutelare il segreto industriale o commerciale indica in una relazione le parti del progetto che intende sottoporre a tutela chiedendo che la relazione medesima non venga divulgata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 3 (Documentazione per piani e programmi)

(1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene:

  • a)  il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali;
  • b)  le caratteristiche ambientali dell' area che probabilmente è significativamente interessata dal piano o dal programma;
  • c)  l' indicazione dei problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale e paesaggistica;
  • d)  l' indicazione dei probabili effetti ambientali rilevanti derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
  • e)  la descrizione di ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o del programma presi in considerazione durante la sua elaborazione e le ragioni che hanno portato all' esclusione di tali alternative;
  • f)  le misure atte ad impedire, ridurre e ove possibile compensare i rilevanti effetti ambientali negativi derivanti dall' attuazione del piano o del programma.

(2) Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA.

Art. 4 (Documentazione per procedura di approvazione cumulativa)

(1) Nel caso di procedura di approvazione cumulativa la documentazione è presentata all'Agenzia tramite il comune in almeno cinque copie. Oltre alla documentazione prevista dalle singole leggi di settore, sono forniti i dati indicati nell'allegato 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 5 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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