Pubblicato nel B.U. 7 aprile 1999, n. 17.
(1) Per i pagamenti del direttore dell'Ufficio economato della Provincia e dei funzionari delegati dell'Ufficio stipendi e dell'Ufficio stipendi personale insegnante è autorizzata l'apertura presso il Tesoriere provinciale di appositi conto correnti bancari intestati alla Provincia Autonoma di Bolzano.